Ing. Maria Teresa Spinnato

Sistemi Integrati di Conduzione Aziendale

Professionalità ed esperienza

Servizi

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Lo Studio supporta le organizzazione nella gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008 e della normativa collegata (es. prevenzione incendi, formazione ed informazione, monitoraggi e rilievi, sistemi di gestione e modelli organizzativi, etc.).

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Sistemi di gestione aziendale

Un sistema di gestione è un insieme di regole e procedure, definito in una norma riconosciuta a livello internazionale, che una organizzazione o azienda può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti, quali ad esempio: 
- la soddisfazione del cliente;

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Sicurezza alimentare

Lo Studio offre soluzioni pratiche e semplici che possano allo stesso tempo soddisfare le normative cogenti o volontarie senza inutili appesantimenti documentali. I principali servizi che offriamo sono:



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Sicurezza ambientale

Una legislazione sempre più severa ed articolata impone oggi alle aziende il rispetto di norme ambientali in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti, impatto sul suolo, gestione delle sostanze pericolose, etc.


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Chi è Maria Teresa Spinnato

  Un punto di riferimento per tante specializzazioni.  

Azienda agricola : obbligatoria la sicurezza per partecipare ai PSR 2014 -2020

L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. Va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.

La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono, quindi, un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola.

Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.

Considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale.

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008.

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici).

Per l’agricoltura quindi riguarda:

  • lavoratori subordinati;
  • soci di società, anche società semplici;
  • lavoratori autonomi che effettuano determinate attività/operazioni (l’agricoltura è tutta compresa);
  • piccoli imprenditori –coltivatori diretti (art.2083 c.c.).

L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari.

In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale.

Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati (stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).

La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa.

I SERVIZI OFFERTI

Lo Studio offre il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti coloro che operano e vengono a contatto con l’impresa agricola, compresa l'attività di formazione.

Inoltre, può fornirvi il servizio di consulenza durante le fasi operative che verranno svolte per le attività di cantiere, qualora fossero necessari interventi strutturali, indicando tutte le azioni atte a prevenire o ridurre rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

Diagnosi energetica obbligatoria nelle imprese non PMI: chiarimenti ed approfondimenti

L’articolo 8 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica prevede, in osservanza dell’articolo 8 l’obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni [La definizione di “grande impresa” va desunta dal D.M. 18/04/2005].
Le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (conv. L. 07/08/2012. n. 134), sono invece tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione [L’art. 39 del D.L. 83/2012 prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa.”. In attuazione di detta disposizione è stato emanato il D.M. 05/04/2013, recante “Definizione delle imprese a forte consumo di energia”. Il decreto prevede che presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico è istituito l'Elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia, contenente le imprese che rispettano i requisiti sopra indicati]
Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000.

Si segnala che l'articolo 16, comma 1, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 dispone le seguenti sanzioni a carico delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro, in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuazione delle diagnosi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, in caso di diagnosi non conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 8.

Al fine della verifica di tale obbligo l’ENEA è tenuta ad istituire e gestire un registro informatizzato delle imprese obbligate, nonché a svolgere i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del menzionato articolo 8, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte, almeno pari al 3%. L’ENEA svolge comunque il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa.

Sulle tematiche in questione, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato a maggio 2015 un Vademecum contenente chiarimenti e risposte a domande frequenti, la cui consultazione è disponibile in allegato. Inoltre, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese e visto l’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo stesso, sono state raccolte e pubblicate il 14/10/2015 dal Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, una serie di FAQ finalizzate a precisare alcuni aspetti già affrontati nel Vademecum. Le FAQ, la cui consultazione è disponibile in allegato, seguono il medesimo ordine sistematico del citato documento di chiarimenti.

Al fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto inoltre che, decorsi due anni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 102/2014 (e dunque a far data dal 19/07/2016), le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme volte a certificare gli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti nonché gli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Si ricorda in proposito che con il D.M. 12/05/2015 sono stati adottati:

  • lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO);
  • lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di "Esperti in Gestione dell’Energia" (EGE);
  • lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di "Sistemi di Gestione dell’Energia" (SGE).

Si ricorda infine che è inoltre prevista la pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome, finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. 

 

Fonte: legislazionetecnica

 

Le novità della Norma UNI EN ISO 14001

La UNI EN ISO 14001, come è noto, è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le imprese (di qualsiasi tipologia e dimensione), che fornisce indicazioni e procedure utili allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale (SGA). Approvata inizialmente nel 1996, è stata oggetto di successiva revisione che ha portato alla sua seconda edizione del 2004 e un successivo processo di revisione che ha avuto inizio nel febbraio 2012 e si è concluso nel settembre di quest’anno. Di quest’ultima Edizione e delle novità da essa introdotte, tratteremo nel presente articolo.
 
La funzione principale della Norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da parte di un organismo indipendente ed accreditato, è quella di fornire delle linee guida utili alla definizione di un efficace SGA che possa soprattutto essere integrato con altri requisiti gestionali aziendali (ISO 9001 o OHSAS 18001 ad esempio) e possa contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali aziendali (anche dal punto di vista economico), sviluppando ed attuando una politica ambientale che definisca precisi obiettivi che tengano conto sia delle prescrizioni legali sia delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, di prodotti eservizi.
Elementi essenziali affinchè il SGA possa operare al meglio sono la partecipazione a tutti i livelli aziendali e il coinvolgimento di operatori e dirigenti e il concetto del “Miglioramento continuo” da applicarsi al SGA.
 
In generale, il principale obiettivo della norma è quello di contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento in modo coerente con le necessità del contesto socio-economico all’interno del quale opera l’Azienda.
Da sottolineare come, oltre ai benefici di natura prettamente ambientale, altri potenziali benefici che si possono ottenere grazie all’adozione e allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale sono:
  • Migliori rapporto con il pubblico (popolazione a livello locale) e le istituzioni;
  • Rapporti con clienti a garanzia di una corretta gestione ambientale;
  • Miglioramento dell’immagine, soprattutto nell’ambito diparticolari mercati in Paesi dove la sensibilità alle tematiche ambientali è più sviluppata;
  • Strumento di monitoraggio per i costi aziendali, legati ad esempio ai consumi di materie prime e ausiliari (energia);
  • Diminuzione del rischio di incidenti che possono comportare ripercussioni economiche all’Azienda (sanzioni);
  • Risparmio energetico e ottimizzazione nell’uso delle materie prime;
  • Facilitazioni, in occasione di ampliamenti o modifiche, nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/permessi.
 
  1. La revisione della Norma UNI EN ISO 14001:2004
La norma ISO 14001 2004 è stata oggetto di recente revisione, avviata dall’International Organization for Standardization (ISO) nel corso dell’anno 2012 e conclusasi con la pubblicazione della nuova norma il 16 Settembre 2015.
L’intero processo di revisione della Norma si è basato sulla sua conformità alla Struttura di Livello Superiore (High Level Structure – HLS), ossia la standardizzazione delle redazione delle norme del sistema di gestione ISO, sul recepimento dei contenuti del Rapporto Finale del Gruppo di Studio ISO/TC 20 SC 1 (Future sfide per il Sistema di GestioneAmbientale) e in generale il mantenimento dei principi base dell’esistente Norma del 2004.
 
  1. Le principali novità della Norma UNI EN ISO 14001:2015
Si riportano di seguito le principali novità apportate alla Norma, a seguito del processo di revisione recentemente conclusosi.
 
2.1 Maggiore importanza della gestione ambientale all'interno dei processi di pianificazione strategica dell'organizzazione – Il “Contesto dell’organizzazione”;
La prima modifica di rilievo è costituita dall’introduzione del concetto di “contesto dell’organizzazione” che costituisce un nuovo Punto Norma rispetto alla versione precedente (Punto 4).
 
L’obiettivo principale della modifica apportata è stato quello di mettere in relazione diretta il Sistema di gestione Aziendale con il contesto complessivo all’interno del quale opera l’Azienda e all’interno del quale operano anche i soggetti che, direttamente o indirettamente, interagiscono con l’Azienda medesima (clienti e fornitori, comunità locali ed Enti pubblici).
L’Azienda quindi, all’interno del proprio contesto, dovrà definire le parti che possono essere direttamente o indirettamente essere coinvolte nel proprio Sistema di Gestione Ambientale e dovrà identificarne i “bisogni e le aspettative” (così espressamente definite dalla Norma), alcuni dei quali si configureranno come “obblighi di conformità” (nuova definizione introdotta nell’Elenco dei termini e delle definizioni ufficiali),che costituiscono un’implementazione delle prescrizioni legali e delle “altre prescrizioni”, definite in modo più generico nelle precedente Norma.
 
Elemento fondamentale, legato a questa modifica è stata la revisione del classico Schema di flusso “Plan, Do, Check, Act” (cosiddetto Ciclo di Deming), sostituito da quello riportato in Fig.1.
 
 
 
Figura 1
 
 
2.2 Leadership
Analogamente al “Contesto – Punto 4 della Norma”, anche il successivo Punto norma 5 costituisce un elemento di novità della Norma revisionata.
Al suo interno (sottopunti 5.1, 5.2 e 5.3) sono stati compresi alcuni elementi già facenti parte della Norma del 2004, quali la Politica Ambientale, ruoli, responsabilità e autorità del Sistema di GestioneAmbientale.
 
Le funzioni di tale nuovo Punto Norma sono quelle di allineare la struttura della Norma alla “Struttura di livello superiore – HLS” e, soprattutto, creare una più stretta relazione tra la gestione degli aspetti ambientali e l’attività produttiva (in ultima analisi il business) dell’Azienda.
 
Con riferimento alle specifiche definizioni, elemento di novità è rappresentato da quella di “Top management” inteso come “la persona o il gruppo di persone che dirigono e governano l’organizzazione al livello più elevato”. Tale figura non ha ovviamente in capo la conduzione di tutte le azioni che prevedono un suo coinvolgimento diretto, in quanto permane la possibilità di delega a terzi all’interno della realtà Aziendale.
 
Il nuovo concetto di Leadership si basa essenzialmente sull’azione diretta del Top management nell’integrazione del SGA con gli obiettivi produttivi/di mercato dell’Azienda e inoltre il coinvolgimento diretto/indiretto di tutte le altre figure che, all’interno dell’Azienda, occupano ruoli di leadership nei vari settori (HSE, Produzione, progettazione, acquisti ecc).
Il Top management sarà quindi responsabile di:
  • Garantire l’efficacia del SGA;
  • Integrare il SGA con le strategie aziendali in termini di produzione/mercato (business aziendale);
  • Garantire che la Politica ambientale tenga conto del Contesto nel quale è inserita l’Azienda;
  • Corretta gestione delle risorse per il mantenimento del SGA;
  • Comunicazione all’interno dell’Azienda;
  • Promozione del Miglioramento continuo;
  • Supporto e integrazione con altri ruoli di leadership all’interno dell’Azienda
 
2.3 La“Prospettiva del Ciclo di Vita”
Questa tematica si configura come elemento di novità ed è legato, anche se in modo differente, al concetto di contesto citato al punto precedente.
Il concetto di “Prospettiva di Ciclo di Vita” è associato sia ai prodotti sia ai servizi forniti dalle Aziende e si inserisce, in sensolato, nell’insieme delle relazioni che intercorrono tra l’Azienda e l’ambiente esterno (riferibile quindi in senso lato al “contesto” di cui al punto precedente).
Analizzando la versione precedente della Norma, si evince come questo aspetto fosse comunque già presente sotto forma di aspetti ambientali connessi ai prodotti e ai servizi (i cosiddetti aspetti indiretti),anche se non sempre risultano essere state valutate in modo efficace.
 
Per questo motivo la nuova Norma si è prefissata di introdurre in modo esplicito il concetto di Ciclo di Vita che ha assunto anche un ruolo sia concettuale che metodologico (come si evince anche nelle sezioni introduttive della Norma medesima).
 
Risulta importante sottolineare come l’adozione del concetto di “Prospettiva del Ciclo di Vita” avrà un impatto significativo sui Sistemi di Gestione Ambientali, i quali non potranno più escludere dal proprio campo di applicazione, ad esempio, gli aspetti indiretti legati all’esternalizzazione di servizi o parti di essi (ad. esempio fornitori, conto-terzisti).
 
Il concetto di “Prospettiva del ciclo di vita (Life Cycle Perspective) non è comunque da confondersi con la più nota “Valutazione del ciclo di vita” (Life Cycle Assesment - LCA) riferita in modo specifico ad un calcolo del complessivo impatto ambientale di un prodotto/servizio, anche se sussistono elementi comuni; basti considerare che in ultima analisi il soddisfacimento dei requisiti della Norma con riferimento alla Prospettiva del ciclo di vita, possano ritenersi soddisfatti da un’analisi specifica del ciclo di vita di tutti i prodotti/servizi forniti.
Ovviamente l’introduzione del nuovo concetto non deve essere inteso come l’obbligo di condurre una vera e propria “Valutazione del ciclo divita” al fine di soddisfare il requisito della Norma; sarà però ovviamente necessario prendere in considerazione, come già anticipato, in modo molto più stringente rispetto a quanto avveniva con la precedente versione della Norma, i rapporti con gli altri soggetti che si interfacciano con la realtà Aziendale (soggetti terzi) nell’ambito di applicazione del Sistema di GestioneAmbientale.
 
2.4 Il Tema del “Rischio”
Un altro elemento di novità della Norma aggiornata è costituito dal Tema del Rischio, che assume un ruolo di rilievo all’interno del Sistema digestione Aziendale, rispondendo indirettamente ai requisiti dello Standard di base delle Norme ISO (Struttura di livello superiore – HLS) citata al Punto 1.
 
L’introduzione del Tema del Rischio permette inoltre di rafforzare le interazioni tra diversi sistemi di gestione (Ambiente, Qualità,Sicurezza, ecc) e di garantire una maggiore connessione tra il Sistema di Gestione Ambientale e gli indirizzi strategici e di mercato dell’Azienda.
 
Un aspetto rilevante, in riferimento al Rischio, è costituito dalla sua accezione che, nell’ambito della Norma revisionata, assume un aspetto positivo (opportunità di crescita a seguito dell’adozione di una efficace gestione ambientale) che si affianca a quello negativo, precedentemente associato a conseguenze non prevedibili negative (basti pensare a danni ambientali a seguito di incidenti o condizioni di emergenza).
Un altro aspetto rilevante nell’ambito della valutazione del rischio è quelle relativo ai soggetti coinvolti nella gestione delle conseguenze associate alle situazionidi rischio. L’elemento di novità consiste infatti nella valutazione del rischio per l’azienda nel non poter soddisfare alcuni obiettivi di qualità definiti all’interno del proprio Sistema di gestione ambientale.
In Figura 2 si riporta una schematizzazione esplicativa del concetto di rischio introdotto all’interno della Norma.
 
 
Figura 2
 
 
 Fonte: PuntoSicuro
 

Segnaletica orizzontale: come realizzarla?

Il Quesito
All'interno di capannoni industriali di proprietà privata, la segnaletica orizzontale che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della strada o può essere a discrezione del Datore di Lavoro? Si può in altre parole adottare uno standard comune ad altri stabilimenti europei così come richiesto da una casa madre o esiste una specifica norma italiana che ne definisce le modalità di realizzazione? Nello specifico anziché prevedere gli attraversamenti pedonali zebrati si vogliono realizzare gli stessi più larghi e di colore pieno giallo con delle strisce intermittenti verdi.


Secondo l'Esperto
Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro".
L'Art. 161 - Campo di applicazione riporta:
1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Si evince quindi che il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione. Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale. Nel caso della segnaletica aziendale invece i lavoratori operano su spazi definiti e il significato della segnaletica può essere chiarito e illustrato per esempio nel corso di incontri informativi o formativi aziendali.

L'Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro evidenzia:
...
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .

Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.
Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:
1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.

L'Allegato citato, dal titolo "Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione" riporta:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate

Queste le indicazioni contenute nell'Allegato, che come si può notare sono abbastanza sintetiche e poco prescrittive e meritano quindi di essere sviluppate con ulteriori miglioramenti.
La soluzione proposta dal lettore di utilizzare un unico "codice" in tutte le sedi aziendali, anche estere, può rivelarsi valida per garantire che i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui si trovino, condividano la comprensione del segnale.
In conclusione si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.

 

fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia
 

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