L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. Va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.
La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono, quindi, un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola.
Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.
Considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici).
Per l’agricoltura quindi riguarda:
L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari.
In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale.
Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati (stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).
La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa.
I SERVIZI OFFERTI
Lo Studio offre il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti coloro che operano e vengono a contatto con l’impresa agricola, compresa l'attività di formazione.
Inoltre, può fornirvi il servizio di consulenza durante le fasi operative che verranno svolte per le attività di cantiere, qualora fossero necessari interventi strutturali, indicando tutte le azioni atte a prevenire o ridurre rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.