Stress lavoro-correlato, online la versione aggiornata del manuale e della piattaforma

Entrambi i prodotti, che presentano la metodologia per la valutazione e gestione di questa tipologia di rischio in una veste rinnovata, messi a punto dai ricercatori Inail, sono ora disponibili sul portale web dell’Istituto

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ROMA - A sei anni dalla pubblicazione della metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, fenomeno che può interessare qualunque tipologia di azienda ed è causato da aspetti connessi al contenuto e al contesto del lavoro, l’Inail ne propone una versione aggiornata, pubblica e gratuita. Ciò consentirà alle aziende di valutare e gestire questa tipologia di rischio tramite un approccio sostenibile e scientificamente valido.

Tutte le novità per le aziende. Messo a punto dai ricercatori Inail del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), l’aggiornamento della metodologia prevede la pubblicazione del nuovo manuale e della versione rinnovata della piattaforma online, disponibili sul portale Inail. Registrandosi attraverso le modalità previste per gli applicativi online dell’istituto, le aziende possono effettuare la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato utilizzando online gli strumenti di valutazione. Tra le principali novità del manuale, gli aggiornamenti sugli strumenti di valutazione e di supporto, una migliore strutturazione arricchita da box riassuntivi ed esempi relativi agli elementi chiave delle diverse fasi, un nuovo capitolo sulla piattaforma online e contenuti più approfonditi, tra cui un paragrafo sulla pianificazione degli interventi.

Dal 2011 ad oggi consolidata una banca dati utile per l’attività di ricerca. Nata dall’integrazione di autorevoli proposte internazionali con esperienze nazionali, l’aggiornamento della metodologia si basa sulla revisione dei principali modelli scientifici di riferimento e fornisce un percorso metodologico in linea con quanto previsto dal Testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni). Grazie all’utilizzo della precedente piattaforma da parte di 3.700 aziende, distribuite uniformemente sul territorio e rappresentative dei principali comparti produttivi, dal 2011 a oggi è stato possibile creare e consolidare una banca dati che ha favorito l’attività di ricerca dell’Istituto in questo campo costituendo la fonte principale per l’implementazione delle innovazioni apportate alla metodologia.

Iavicoli: “Semplicità e rigore metodologico nella valutazione e gestione del rischio”. “La metodologia proposta da Inail - sottolinea Sergio Iavicoli, direttore del Dimeila - offre un percorso sistematico che permette al datore di lavoro di valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato ai sensi Testo unico in maniera integrata, nell’ottica della semplicità ma al tempo stesso del rigore metodologico. Principalmente, attraverso il coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle figure della prevenzione presenti in azienda e l’utilizzo di strumenti validati”.

La metodologia Inail prevede quattro fasi. Ognuna di queste è caratterizzata da attività specifiche da perseguire attraverso l’utilizzo di diversi strumenti: la fase propedeutica, quella di valutazione preliminare, quella di valutazione approfondita ed un’ultima fase dedicata alla pianificazione degli interventi. Alla fase propedeutica è attribuito un ruolo centrale: costituzione del gruppo di gestione, formazione specifica, sviluppo del piano di valutazione, strategia comunicativa, coinvolgimento del personale e identificazione dei gruppi omogenei sono i diversi passi da compiere in questa fase, fondamentali per impostare efficacemente l’intero percorso valutativo.

Valutazione preliminare e valutazione approfondita. La lista di controllo, strumento della fase di valutazione preliminare, si arricchisce di approfondimenti sulle modalità di compilazione, esempi per la nuova modalità di calcolo e note esplicative sulle dimensioni e i relativi indicatori. Un esempio di implementazione di questa fase completa gli aggiornamenti. Alcune aziende, conclusa la fase di valutazione preliminare, approdano a quella di valutazione approfondita che consiste nell’analisi delle percezioni dei lavoratori relative a fattori di contesto e contenuto del lavoro ed è effettuata tramite la somministrazione della versione italiana del “Questionario strumento indicatore”. Il questionario è stato oggetto di un secondo studio di validazione nazionale su un campione di oltre 60 mila lavoratori.

Strumenti di valutazione: le novità. A proposito degli strumenti di valutazione, per la lista di controllo sono stati introdotti sia l’aggiornamento del sistema di calcolo dei risultati che nuove fasce di rischio; anche per il questionario le novità hanno riguardato l’aggiornamento dei valori soglia e delle relative fasce di rischio. Pertanto ora entrambi gli strumenti sono maggiormente discriminanti dei livelli di rischio, e tutto ciò è stato possibile grazie alle analisi effettuate sui dati inseriti dalle aziende nella piattaforma online.

La fase conclusiva: pianificazione degli interventi. Questa fase è aggiornata con chiarimenti sulle modalità di interpretazione dei risultati ed individuazione degli interventi, con la classificazione dei livelli di intervento ed esempi specifici anche legati alle dimensioni di valutazione, suggerimenti per l’individuazione delle priorità di intervento e la verifica dell’efficacia, e con l’inserimento di casi esemplificativi di implementazione di tale fase.

La piattaforma web. Si rinnova anche la piattaforma online a partire dalla modalità di registrazione degli utenti con un accesso univoco ai servizi online Inail. Per i gruppi omogenei ci sono nuovi campi compilabili, come “numerosità”, “tipologia”, “prima valutazione” o “aggiornamento preesistente”. Per la fase di valutazione preliminare sono stati realizzati un nuovo sistema di calcolo dei punteggi, un programma Excel scaricabile per il calcolo offline degli eventi sentinella e nuova modalità di visualizzazione dei risultati del report con maggiore enfasi dei livelli di rischio per singola dimensione. Per la valutazione approfondita sono stati aggiornati i valori soglia delle fasce di rischio, in seguito ad un nuovo studio di validazione dello strumento, che sarà pubblicato prossimamente. L’aggiornamento delle risorse documentali e di supporto con una guida all’utilizzo della piattaforma e risposte alle FAQ, arricchiscono la nuova piattaforma online.
Per approfondimenti visitare la pagina dedicata (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/stress-lavoro-nuova-piattaforma.html)
 
FONTE: Inail
 
 

Guida impianto di riscaldamento

Impianto termico: tutto quello che occorre sapere su accensione, manutenzione, libretto dell’impianto, efficienza energetica e rapporto di controllo

 

Il 15 ottobre in molti comuni d’Italia si parte con i riscaldamenti: l’accensione degli impianti termici, infatti, è un rito che si ripete ogni anno. Tale operazione rappresenta però solo l’atto conclusivo di tutta una serie di attività che consentono di mantenere calde le nostre case e i nostri uffici.

In questo articolo affrontiamo gli aspetti pratici legati ai seguenti aspetti:

  • accensione dell’impianto termico
  • esercizio
  • manutenzione
  • controlli periodici

Impianto termico, cos’è

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.

La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al dlgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.

Secondo la nuova versione del dlgs 192/2005:

un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Impianti considerati termici

Dunque, sono considerati impianti termici:

  • gli impianti per il solo riscaldamento ambientale
  • gli impianti per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.)
  • gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.)
  • gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore)
  • le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
  • gli impianti di climatizzazione estiva
  • gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate. Appartengono a questa categoria ad esempio:
    • applicazioni per palestre o centri sportivi
    • produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria
  • gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione

Impianti considerati non termici

Non sono invece impianti termici:

  • i singoli scaldabagni
  • i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare
  • gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra

Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio:

  • la necessità di compilare il libretto di impianto
  • modalità elaborazione dell’APE (attestato di prestazione energetica): anche le stufe da 5 kW (o quelle la cui somma delle potenze sia almeno 5 kW) sono considerate generatore
  • durata e validità dell’APE (in funzione della presenza del libretto impianto)
  • la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente
  • ecc.

Il responsabile dell’impianto termico

Dall’entrata in vigore del dpr 412 del 1993, la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’impianto ad un unico soggetto: il responsabile dell’impianto termico.

Egli ha la responsabilità di:

  • esercizio dell’impianto
  • conduzione dell’impianto
  • controllo dell’impianto
  • manutenzione dell’impianto
  • rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica

In genere il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono alcuni casi particolari:

  • nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
  • nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
  • nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato

Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.

Il terzo responsabile:

  • riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
  • diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
  • ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
  • risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza

La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.

Il libretto dell’impianto

Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal dlgs 192/2005 modificato dalla legge 90/2013). Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a

  • tipologia di impianto
  • caratteristiche
  • combustibile
  • installatore
  • utilizzatore
  • manutentore
  • eventuale terzo responsabile della gestione
  • interventi eseguiti

Il dm 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al dpr 74/2013.

Il nuovo libretto dell’impianto va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.

Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

Quando accendere l’impianto termico

L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani:

  • Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo
  • Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo
  • Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
  • Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
  • Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
  • Zona F: nessuna limitazione

gradi-giorno di tutti i comuni d’Italia e le relative zone climatiche sono state pubblicate con il dpr 412/1993.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione.

Esercizio dell’impianto termico

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere

  • minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici

E’ sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.

Controlli periodici

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:

  1. garantire una maggiore sicurezza
  2. mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara

Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.

La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.

Cadenza dei controlli periodici degli impianti termici

Gli installatori e i manutentori devono definire:

  • quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto
  • con quale frequenza le operazioni vadano eseguite

A fine lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall’allegato A del dpr 74/2013.

Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli:

  • generatore di calore con potenza P < 10 kW: non obbligatori
  • impianto con generatore a fiamma con 10 kW<P<100 kW a gas metano o GPL: ogni 4 anni
  • generatori di calore con 10 kW<P<100 kW a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni
  • pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con 12 kW<P<100 kW: ogni 4 anni

La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW.

NB: Come previsto dall’art. 9 del dpr 74/2013,  le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Pertanto, gli obblighi (anche quelli considerati nella tabella dell’allegato A del dpr 74/2013 riportata in allegato) vanno intesi come valori vanno “maggiore o uguale”.

Entrando nel dettaglio, le scadenze e le tipologie di controllo sono riportate nella tabella in allegato.

 

ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI

Di seguito riportiamo un esempio pratico elaborato dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul controllo di efficienza impianti.

Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW.Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza. La tabella 1 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni.

Cosa deve fare l’utente?

Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.

Fonte: Enea

Allegati:
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Inail modello OT/24 2017 riduzione del premio Inail

L’INAIL, attraverso lo sconto “oscillazione per prevenzione OT24”, offre la possibilità di ridurre il premio assicurativo annuale alle aziende (con una riduzione fino al 28%) che nel 2016 hanno effettuato interventi migliorativi ai fini della sicurezza sul lavoro.
L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12/12/2000, come modificato dal Decreto Ministeriale 03/03/2015, prevede infatti che l’INAIL possa applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Relativamente alla richiesta per l’anno 2017, è stato reso disponibile online da INAIL nella sezione Moduli e modelli il Modulo di domanda (Mod. OT/24 anno 2017) per la riduzione del tasso medio di tariffa (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html).

Come negli anni scorsi, il modulo riporta una serie di possibili interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro eventualmente effettuati dall’azienda, ciascuno associato ad un punteggio variabile da 1 a 100.
Gli interventi sono divisi nelle seguenti macrocategorie: interventi di carattere generale, di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale, interventi trasversali, interventi settoriali e settoriali generali.
L’impresa ha la possibilità di ottenere la riduzione del tasso di premio assicurativo se nell’anno precedente ha effettuato interventi migliorativi i cui punteggi sommati raggiungono un valore minimo di 100.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 marzo 2015, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno, secondo le seguenti indicazioni:
28% fino a 10 lavoratori/anno;
18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
5% oltre i 200 lavoratori/anno.

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda per la riduzione del premio assicurativo è prevista il 28/02/2017.

Lo Studio è a disposizione di tutte le aziende che intendessero partecipare, fornendo un eventuale supporto nell’implementazione delle misure richieste, di cui deve essere fornita evidenza documentale.

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI: DA LUGLIO NOVITA’ PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM), che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE e che dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016, obbliga il Datore di Lavoro ad una valutazione del rischio nel rispetto di precisi criteri.

La Direttiva 2013/35/UE sui Campi Elettromagnetici (CEM) stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici.

Nella Direttiva 2013/35/UE, inoltre, sono presenti i seguenti nuovi valori limite:

  • VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
  • VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
  • VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.

 

DOVE SONO PRESENTI I CAMPI ELETTROMAGNETICI
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente, ma sono invisibili all’occhio umano. Essi sono attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (quale ad esempio può essere il campo elettrico generato da un fulmine).

Oltre alle sorgenti naturali, lo spettro elettromagnetico include anche i campi generati dalle sorgenti create dall'uomo, come ad esempio: impianti realizzati per trasmettere informazioni attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche (impianti radio-TV e per telefonia mobile), impianti utilizzati per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica dalle centrali di produzione fino all'utilizzatore in ambiente urbano (elettrodotti), apparati per applicazioni biomedicali, impianti per lavorazioni industriali, nonché tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un'alimentazione di rete elettrica (elettrodomestici).

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene definito un parametro, detto frequenza (Hz), che indica il numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica compie in un secondo. L'unità di misura della frequenza è l'Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al secondo). Sulla base della frequenza di oscillazione si distinguono (fonte: ISPRA):
- campi elettrici e magnetici statici (0 Hz),
- campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (fino a 300 Hz), che comprendono la frequenza di 50 Hz con cui è distribuita l’energia elettrica nelle nostre case,
- campi elettromagnetici a frequenza intermedia (300 Hz - 10 MHz),
- campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (10 MHz - 300 GHz).

Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità delle sorgenti variano al variare della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con i tessuti biologici e quindi le possibili conseguenze correlabili all'esposizione umana (effetti sulla salute).

I RISCHI  PER LA SALUTE CAUSATI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Solo di recente la comunità scientifica ha cominciato a studiare i possibili effetti nocivi dei campi elettromagnetici, distinguendo effetti di natura acuta (quando si manifestano a breve termine) e cronici (quando possono manifestarsi, anche dopo lunghi periodi di latenza, come conseguenza di esposizioni a livelli bassi di campo elettromagnetico per periodi prolungati).

Se per gli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute la comunità scientifica non ha ancora trovato indicazioni convincenti, per gli effetti di natura acuta è stato accertato che si verificano solo al di sopra di determinati livelli (soglie) di esposizione.
Tra gli effetti di natura acuta per esposizione a alte frequenze sono stati segnalati opacizzazione del cristallino, anomalie alla cornea, alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari; mentre per esposizione a basse frequenze (frequenza 50 Hz) sono stati segnalati effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale, extrasistole e fibrillazione ventricolare (fonte: ARPAV).

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti diverse tipologie di sorgenti artificiali di campi elettromagnetici, ed è per questo che il datore di lavoro si impegna alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi gli effetti nocivi a “breve termine” conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

Qualora la condizione espositiva non comporti apprezzabili rischi per la salute, sulla base della norma CEI EN 50449, la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici (art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08).



ATTREZZATURE E SITUAZIONI CHE NON RICHIEDONO MISURAZIONI
Si considerano non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione, sono condizioni espositive giustificabili le attrezzature e le situazioni elencate in Tabella 1 della Norma tecnica CEI EN 50499Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici” (si rimanda alla linea guida sugli agenti fisici del coordinamento tecnico per la lista di esempi di attrezzature e situazioni giustificabili).

Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la “giustificazione” del rischio sulla base della Tabella 1 della norma CEI EN 50499 sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri, ecc.



ATTREZZATURE E SITUAZIONI CHE RICHIEDONO MISURAZIONI
La norma CEI EN 50499 riporta, inoltre, un elenco di impianti e situazioni che richiedono una valutazione approfondita attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici. Tra i vari casi sono presenti attività di saldatura elettrica e dielettrica, impianti di riscaldamento a induzione, trasporti azionati elettricamente: treni e tram, reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1 sopracitata (si rimanda alla linea guida sugli agenti fisici del coordinamento tecnico per la lista di esempi di impianti e situazioni non giustificabili).

 

LE AZIENDE: CHE COSA FARE?

Il datore di lavoro deve sempre e comunque valutare i rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Laddove necessario (es. in presenza di sorgenti definite non "giustificabili"), effettuare specifiche misurazioni.  

Gli step fondamentali del processo di valutazione (in estrema sintesi - non esaustiva) sono i seguenti: 

  • identificazione delle possibili sorgenti di pericolo;
  • identificazione degli eventuali soggetti a rischio;
  • valutazione preliminare dei rischi contestuale ad una eventuale indagine strumentale;
  • analisi dei risultati e valutazione definitiva del rischio;
  • definizione di un piano delle misure di prevenzione e protezione.

Si ricorda che per la mancata effettuazione della valutazione, è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, D.Lgs. 81/08).

Lo Studio è a disposizione per una consulenza tecnica, contattateci per un preventivo. 

 

 

Aggiornamento formazione lavoratori, preposti e dirigenti: programma la formazione prima della scadenza

In base all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012, LAVORATORI, PREPOSTI e DIRIGENTI devono aggiornare la loro formazione pregressa entro l’11 gennaio 2017 (vedi tabella). 
 
 
 
 
Contattaci, ti proporremo un piano di formazione da realizzare nel corso del 2016.
 
Lo Studio mette a disposizione della tua azienda:
 
  • Check gratuito per verificare la gestione del processo di formazione
  • Individualizzazione del gap formativo
  • Pianificazione delle attività
 
 

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Contatti

Ing. Maria Teresa Spinnato
viale Cefalù, 42/A
Campofelice di Roccella (PA)
fax: (+39) 0921/761117
cell: (+39) 333/1526422

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