Il 15 ottobre in molti comuni d’Italia si parte con i riscaldamenti: l’accensione degli impianti termici, infatti, è un rito che si ripete ogni anno. Tale operazione rappresenta però solo l’atto conclusivo di tutta una serie di attività che consentono di mantenere calde le nostre case e i nostri uffici.
In questo articolo affrontiamo gli aspetti pratici legati ai seguenti aspetti:
L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.
La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al dlgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.
Secondo la nuova versione del dlgs 192/2005:
un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Dunque, sono considerati impianti termici:
Non sono invece impianti termici:
Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio:
Dall’entrata in vigore del dpr 412 del 1993, la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’impianto ad un unico soggetto: il responsabile dell’impianto termico.
Egli ha la responsabilità di:
In genere il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono alcuni casi particolari:
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.
Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal dlgs 192/2005 modificato dalla legge 90/2013). Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a
Il dm 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al dpr 74/2013.
Il nuovo libretto dell’impianto va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.
Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.
Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.
L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani:
I gradi-giorno di tutti i comuni d’Italia e le relative zone climatiche sono state pubblicate con il dpr 412/1993.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere
E’ sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire:
A fine lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall’allegato A del dpr 74/2013.
Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli:
La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW.
NB: Come previsto dall’art. 9 del dpr 74/2013, le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Pertanto, gli obblighi (anche quelli considerati nella tabella dell’allegato A del dpr 74/2013 riportata in allegato) vanno intesi come valori vanno “maggiore o uguale”.
Entrando nel dettaglio, le scadenze e le tipologie di controllo sono riportate nella tabella in allegato.
ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI
Di seguito riportiamo un esempio pratico elaborato dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul controllo di efficienza impianti.
Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW.Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza. La tabella 1 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni.
Cosa deve fare l’utente?
Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.
Fonte: Enea