Le novità della Norma UNI EN ISO 14001

La UNI EN ISO 14001, come è noto, è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le imprese (di qualsiasi tipologia e dimensione), che fornisce indicazioni e procedure utili allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale (SGA). Approvata inizialmente nel 1996, è stata oggetto di successiva revisione che ha portato alla sua seconda edizione del 2004 e un successivo processo di revisione che ha avuto inizio nel febbraio 2012 e si è concluso nel settembre di quest’anno. Di quest’ultima Edizione e delle novità da essa introdotte, tratteremo nel presente articolo.
 
La funzione principale della Norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da parte di un organismo indipendente ed accreditato, è quella di fornire delle linee guida utili alla definizione di un efficace SGA che possa soprattutto essere integrato con altri requisiti gestionali aziendali (ISO 9001 o OHSAS 18001 ad esempio) e possa contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali aziendali (anche dal punto di vista economico), sviluppando ed attuando una politica ambientale che definisca precisi obiettivi che tengano conto sia delle prescrizioni legali sia delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, di prodotti eservizi.
Elementi essenziali affinchè il SGA possa operare al meglio sono la partecipazione a tutti i livelli aziendali e il coinvolgimento di operatori e dirigenti e il concetto del “Miglioramento continuo” da applicarsi al SGA.
 
In generale, il principale obiettivo della norma è quello di contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento in modo coerente con le necessità del contesto socio-economico all’interno del quale opera l’Azienda.
Da sottolineare come, oltre ai benefici di natura prettamente ambientale, altri potenziali benefici che si possono ottenere grazie all’adozione e allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale sono:
  • Migliori rapporto con il pubblico (popolazione a livello locale) e le istituzioni;
  • Rapporti con clienti a garanzia di una corretta gestione ambientale;
  • Miglioramento dell’immagine, soprattutto nell’ambito diparticolari mercati in Paesi dove la sensibilità alle tematiche ambientali è più sviluppata;
  • Strumento di monitoraggio per i costi aziendali, legati ad esempio ai consumi di materie prime e ausiliari (energia);
  • Diminuzione del rischio di incidenti che possono comportare ripercussioni economiche all’Azienda (sanzioni);
  • Risparmio energetico e ottimizzazione nell’uso delle materie prime;
  • Facilitazioni, in occasione di ampliamenti o modifiche, nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/permessi.
 
  1. La revisione della Norma UNI EN ISO 14001:2004
La norma ISO 14001 2004 è stata oggetto di recente revisione, avviata dall’International Organization for Standardization (ISO) nel corso dell’anno 2012 e conclusasi con la pubblicazione della nuova norma il 16 Settembre 2015.
L’intero processo di revisione della Norma si è basato sulla sua conformità alla Struttura di Livello Superiore (High Level Structure – HLS), ossia la standardizzazione delle redazione delle norme del sistema di gestione ISO, sul recepimento dei contenuti del Rapporto Finale del Gruppo di Studio ISO/TC 20 SC 1 (Future sfide per il Sistema di GestioneAmbientale) e in generale il mantenimento dei principi base dell’esistente Norma del 2004.
 
  1. Le principali novità della Norma UNI EN ISO 14001:2015
Si riportano di seguito le principali novità apportate alla Norma, a seguito del processo di revisione recentemente conclusosi.
 
2.1 Maggiore importanza della gestione ambientale all'interno dei processi di pianificazione strategica dell'organizzazione – Il “Contesto dell’organizzazione”;
La prima modifica di rilievo è costituita dall’introduzione del concetto di “contesto dell’organizzazione” che costituisce un nuovo Punto Norma rispetto alla versione precedente (Punto 4).
 
L’obiettivo principale della modifica apportata è stato quello di mettere in relazione diretta il Sistema di gestione Aziendale con il contesto complessivo all’interno del quale opera l’Azienda e all’interno del quale operano anche i soggetti che, direttamente o indirettamente, interagiscono con l’Azienda medesima (clienti e fornitori, comunità locali ed Enti pubblici).
L’Azienda quindi, all’interno del proprio contesto, dovrà definire le parti che possono essere direttamente o indirettamente essere coinvolte nel proprio Sistema di Gestione Ambientale e dovrà identificarne i “bisogni e le aspettative” (così espressamente definite dalla Norma), alcuni dei quali si configureranno come “obblighi di conformità” (nuova definizione introdotta nell’Elenco dei termini e delle definizioni ufficiali),che costituiscono un’implementazione delle prescrizioni legali e delle “altre prescrizioni”, definite in modo più generico nelle precedente Norma.
 
Elemento fondamentale, legato a questa modifica è stata la revisione del classico Schema di flusso “Plan, Do, Check, Act” (cosiddetto Ciclo di Deming), sostituito da quello riportato in Fig.1.
 
 
 
Figura 1
 
 
2.2 Leadership
Analogamente al “Contesto – Punto 4 della Norma”, anche il successivo Punto norma 5 costituisce un elemento di novità della Norma revisionata.
Al suo interno (sottopunti 5.1, 5.2 e 5.3) sono stati compresi alcuni elementi già facenti parte della Norma del 2004, quali la Politica Ambientale, ruoli, responsabilità e autorità del Sistema di GestioneAmbientale.
 
Le funzioni di tale nuovo Punto Norma sono quelle di allineare la struttura della Norma alla “Struttura di livello superiore – HLS” e, soprattutto, creare una più stretta relazione tra la gestione degli aspetti ambientali e l’attività produttiva (in ultima analisi il business) dell’Azienda.
 
Con riferimento alle specifiche definizioni, elemento di novità è rappresentato da quella di “Top management” inteso come “la persona o il gruppo di persone che dirigono e governano l’organizzazione al livello più elevato”. Tale figura non ha ovviamente in capo la conduzione di tutte le azioni che prevedono un suo coinvolgimento diretto, in quanto permane la possibilità di delega a terzi all’interno della realtà Aziendale.
 
Il nuovo concetto di Leadership si basa essenzialmente sull’azione diretta del Top management nell’integrazione del SGA con gli obiettivi produttivi/di mercato dell’Azienda e inoltre il coinvolgimento diretto/indiretto di tutte le altre figure che, all’interno dell’Azienda, occupano ruoli di leadership nei vari settori (HSE, Produzione, progettazione, acquisti ecc).
Il Top management sarà quindi responsabile di:
  • Garantire l’efficacia del SGA;
  • Integrare il SGA con le strategie aziendali in termini di produzione/mercato (business aziendale);
  • Garantire che la Politica ambientale tenga conto del Contesto nel quale è inserita l’Azienda;
  • Corretta gestione delle risorse per il mantenimento del SGA;
  • Comunicazione all’interno dell’Azienda;
  • Promozione del Miglioramento continuo;
  • Supporto e integrazione con altri ruoli di leadership all’interno dell’Azienda
 
2.3 La“Prospettiva del Ciclo di Vita”
Questa tematica si configura come elemento di novità ed è legato, anche se in modo differente, al concetto di contesto citato al punto precedente.
Il concetto di “Prospettiva di Ciclo di Vita” è associato sia ai prodotti sia ai servizi forniti dalle Aziende e si inserisce, in sensolato, nell’insieme delle relazioni che intercorrono tra l’Azienda e l’ambiente esterno (riferibile quindi in senso lato al “contesto” di cui al punto precedente).
Analizzando la versione precedente della Norma, si evince come questo aspetto fosse comunque già presente sotto forma di aspetti ambientali connessi ai prodotti e ai servizi (i cosiddetti aspetti indiretti),anche se non sempre risultano essere state valutate in modo efficace.
 
Per questo motivo la nuova Norma si è prefissata di introdurre in modo esplicito il concetto di Ciclo di Vita che ha assunto anche un ruolo sia concettuale che metodologico (come si evince anche nelle sezioni introduttive della Norma medesima).
 
Risulta importante sottolineare come l’adozione del concetto di “Prospettiva del Ciclo di Vita” avrà un impatto significativo sui Sistemi di Gestione Ambientali, i quali non potranno più escludere dal proprio campo di applicazione, ad esempio, gli aspetti indiretti legati all’esternalizzazione di servizi o parti di essi (ad. esempio fornitori, conto-terzisti).
 
Il concetto di “Prospettiva del ciclo di vita (Life Cycle Perspective) non è comunque da confondersi con la più nota “Valutazione del ciclo di vita” (Life Cycle Assesment - LCA) riferita in modo specifico ad un calcolo del complessivo impatto ambientale di un prodotto/servizio, anche se sussistono elementi comuni; basti considerare che in ultima analisi il soddisfacimento dei requisiti della Norma con riferimento alla Prospettiva del ciclo di vita, possano ritenersi soddisfatti da un’analisi specifica del ciclo di vita di tutti i prodotti/servizi forniti.
Ovviamente l’introduzione del nuovo concetto non deve essere inteso come l’obbligo di condurre una vera e propria “Valutazione del ciclo divita” al fine di soddisfare il requisito della Norma; sarà però ovviamente necessario prendere in considerazione, come già anticipato, in modo molto più stringente rispetto a quanto avveniva con la precedente versione della Norma, i rapporti con gli altri soggetti che si interfacciano con la realtà Aziendale (soggetti terzi) nell’ambito di applicazione del Sistema di GestioneAmbientale.
 
2.4 Il Tema del “Rischio”
Un altro elemento di novità della Norma aggiornata è costituito dal Tema del Rischio, che assume un ruolo di rilievo all’interno del Sistema digestione Aziendale, rispondendo indirettamente ai requisiti dello Standard di base delle Norme ISO (Struttura di livello superiore – HLS) citata al Punto 1.
 
L’introduzione del Tema del Rischio permette inoltre di rafforzare le interazioni tra diversi sistemi di gestione (Ambiente, Qualità,Sicurezza, ecc) e di garantire una maggiore connessione tra il Sistema di Gestione Ambientale e gli indirizzi strategici e di mercato dell’Azienda.
 
Un aspetto rilevante, in riferimento al Rischio, è costituito dalla sua accezione che, nell’ambito della Norma revisionata, assume un aspetto positivo (opportunità di crescita a seguito dell’adozione di una efficace gestione ambientale) che si affianca a quello negativo, precedentemente associato a conseguenze non prevedibili negative (basti pensare a danni ambientali a seguito di incidenti o condizioni di emergenza).
Un altro aspetto rilevante nell’ambito della valutazione del rischio è quelle relativo ai soggetti coinvolti nella gestione delle conseguenze associate alle situazionidi rischio. L’elemento di novità consiste infatti nella valutazione del rischio per l’azienda nel non poter soddisfare alcuni obiettivi di qualità definiti all’interno del proprio Sistema di gestione ambientale.
In Figura 2 si riporta una schematizzazione esplicativa del concetto di rischio introdotto all’interno della Norma.
 
 
Figura 2
 
 
 Fonte: PuntoSicuro
 

Segnaletica orizzontale: come realizzarla?

Il Quesito
All'interno di capannoni industriali di proprietà privata, la segnaletica orizzontale che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della strada o può essere a discrezione del Datore di Lavoro? Si può in altre parole adottare uno standard comune ad altri stabilimenti europei così come richiesto da una casa madre o esiste una specifica norma italiana che ne definisce le modalità di realizzazione? Nello specifico anziché prevedere gli attraversamenti pedonali zebrati si vogliono realizzare gli stessi più larghi e di colore pieno giallo con delle strisce intermittenti verdi.


Secondo l'Esperto
Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro".
L'Art. 161 - Campo di applicazione riporta:
1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Si evince quindi che il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione. Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale. Nel caso della segnaletica aziendale invece i lavoratori operano su spazi definiti e il significato della segnaletica può essere chiarito e illustrato per esempio nel corso di incontri informativi o formativi aziendali.

L'Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro evidenzia:
...
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .

Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.
Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:
1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.

L'Allegato citato, dal titolo "Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione" riporta:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate

Queste le indicazioni contenute nell'Allegato, che come si può notare sono abbastanza sintetiche e poco prescrittive e meritano quindi di essere sviluppate con ulteriori miglioramenti.
La soluzione proposta dal lettore di utilizzare un unico "codice" in tutte le sedi aziendali, anche estere, può rivelarsi valida per garantire che i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui si trovino, condividano la comprensione del segnale.
In conclusione si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.

 

fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia
 

IMMOBILI E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): cos'e' e quando serve

Il dl 63/2013 diventato legge 90/2013 ha riscritto parte del D.lgs. 192/2005 (il decreto sul rendimento energetico nell'edilizia) introducendo, tra le altre cose, una nuova certificazione energetica degli edifici, ovvero l'APE (attestazione di prestazione energetica) in sostituzione dell'ACE (attestato di certificazione energetica).

Il decreto detta anche nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici (nuovi od oggetto di ristrutturazione), adeguando la normativa italiana a quella europea e piu' precisamente recependo la Direttiva 2010/31/UE cosi' da evitare di aggravare la procedura di infrazione avviata dalla commissione europea nei nostri confronti nel settembre 2012.
A tal proposito è stato emanato a Luglio 2014 un piano d'azione allo scopo di migliorare l'efficienza energetica degli edifici e aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero" (con fabbisogno energetico molto basso coperto da energia da fonte rinnovabile prodotta in loco).

La nuova attestazione APE e' entrata in vigore fin da Giugno 2013, ma fino ad oggi veniva redatta secondo i “vecchi” criteri previsti per l'ACE. Dal 1 Ottobre 2015, grazie all'entrata in vigore di nuovi decreti del Min.svil.economico, i criteri sono stati rivisti e l'APE è redatta secondo un modello unico nazionale con uniformi metodologie di calcolo dei valori contenuti. Le classi energetiche passano da sette a dieci (da A4, la migliore, a G, la peggiore).

E' bene sapere comunque che il Dl 63/2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformita' a tale direttiva.

Altra novita', anche questa introdotta da Giugno 2013 per porre rimedio ad una procedura europea di infrazione avviata nel 2006 nei nostri confronti per la quale siamo stati recentemente condannati dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 13/6/2013), e' la reintroduzione -o meglio la definitiva e completa introduzione- dell'obbligo di allegare le attestazioni di efficienza energetica ai contratti di trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo oneroso (compravendita) e ai contratti di affitto di interi edifici.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo scatta una sostanziosa sanzione (non più, dal 24/12/2013, la nullità del contratto). Per i contratti di affitto di singole unità immobiliari l'obbligo di allegazione non c'e', ma possono scattare sanzioni se l'attestazione non viene consegnata all'inquilino (con apposizione di una specifica clausola sul contratto). 

Ma vediamo le regole piu' nel dettaglio.


NORME ENERGETICHE PER EDIFICI NUOVI OD OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Il decreto della nuove norme in materia di prestazioni energetiche degli edifici NUOVI od oggetto di ristrutturazioni importanti, norme generali che dovranno essere completate da decreti attuativi.

Dal 1/10/2015 sono definiti tutti i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici nuovi e in ristrutturazione, ed è data per la prima volta definizione tecnica all'edificio a “energia quasi zero”. La normativa in questione (uno dei decreti del Min.svil.ec.del 26/6/2015) definisce i criteri tecnici e le normative Uni di riferimento.

Si ricorda che gli obiettivi sono: a partire dal 31/12/2018 tutti i nuovi edifici pubblici, scuole comprese, dovranno essere ad energia "quasi zero"; dal 1/1/2021 dovranno esserlo TUTTI gli edifici di nuova costruzione.
Si vedano in proposito il D.lgs. 102/2014 e il Dm 17/7/2014 (Piano d'azione per l'efficienza energetica 2014).

Ricordiamo inoltre che già dal 1/1/2012 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione devono coprire almeno il 20% dei propri consumi con le energie rinnovabili. Questa percentuale diventerà del 50% dal 2017 (vedi allegato 3 del D.lgs. 28/2011).

LA CERTIFICAZIONE "APE" Cos'e'
L'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) e' un documento che certifica la prestazione energetica -ovvero il fabbisogno energetico- di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Il fabbisogno energetico dell'edificio e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell'edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell'isolamento dell'edificio e delle caratteristiche degli impianti.

Dal 1/10/2015 col nuovo modello di APE uniforme in tutto il territorio nazionale, la certificazione esprime la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, espressa con indici di prestazione (kWh al metro quadro). Viene anche riportata la prestazione energetica degli impianti presenti (distinta per fonti energetiche utilizzate), l'energia eventualmente esportata e le emissioni di CO2 annue.

Uno dei dati presenti di grossa utilità valutativa e comparativa e' la classe energetica che per il nuovo APE può variare da A4 (classe più alta, con consumi più bassi) a G (classe più bassa, consumi più alti).

L'attestazione APE può riferirsi a più unita' immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d'uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.

L'APE ha validità massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La durata decennale e' subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell'edificio, impianti termici compresi.
Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato APE.

E' redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche.

Il nuovo modello di riferimento è, dal 1/10/2015, contenuto nell'Appendice B del DM Min.sviluppo economico del 26/6/2015.

Da tener conto che le attestazioni redatte secondo le regole vigenti fino al 1/10/2015 (linee guida del 2009) sono valide fino alla loro naturale scadenza. Le nuove regole valgono per quelle redatte a partire dal 1/10/2015.

Quando serve
L'attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilita'. Si intendono per lavori di "ristrutturazione importante" gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l'immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento a titolo oneroso di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.). Cio' per contratti posti in essere dal 6/6/2013, pena il pagamento di una sostanziosa sanzione (vedi piu' avanti).

Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all'ingresso dell'edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico. Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si erano ancora muniti della certificazione c'e' stato tempo fino al 3/12/2013 (180 giorni dal 6/6).

Come ottenerla
Nel caso di nuovo edificio l'attestazione APE e' rilasciata dal costruttore, sia esso committente o impresa costruttrice che opera direttamente. Per gli edifici gia' esistenti deve invece essere prodotta dal proprietario dell'immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato (i cosiddetti certificatori energetici le cui funzioni sono dettate dal Dpr 75/2013).
Si puo' trattare di liberi professionisti (geometri, architetti, etc.) o di tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia.

Il certificatore dovrà, prima di rilasciare l'attestazione, fare obbligatoriamente almeno un sopralluogo presso l'immobile. Una volta redatta l'attestazione dovrà inoltrarne copia alla Regione (o provincia autonoma) sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e poi consegnarla, entro 15 giorni, al richiedente. Hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto notorio anche le attestazioni sottoscritte con firma digitale.

Il modello di riferimento è, dal 1/10/2015, contenuto nell'Appendice B del DM Min.sviluppo economico del 26/6/2015.

Da tener conto che le attestazioni redatte secondo le regole vigenti fino al 1/10/2015 (linee guida del 2009) sono valide fino alla loro naturale scadenza. Le nuove regole valgono per quelle redatte a partire dal 1/10/2015.

ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL'IMMOBILE

Come gia' detto, quando si cede l'immobile in affitto o lo si vende (o si cede a titolo oneroso in usufrutto, uso od abitazione), e' obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all'inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).

Più precisamente il proprietario dell'immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa.

Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la corrispondente classe energetica (sono escluse solo le locazioni di durata fino a 4 mesi).

Dal 1/10/2015 inoltre gli annunci, con esclusione di quelli via internet e a mezzo stampa, devono contenere una sorta di “etichetta energetica” come la si vede nell'allegato.

Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell'edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.

Nel contratto di cessione (compravendita, affitto, etc.) deve essere riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente, l'inquilino o comunque la parte a cui l'immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, comprensiva dell'attestato APE.

Per i contratti di trasferimento di proprieta' o altro diritto reale a titolo oneroso (tipicamente la compravendita) e per i nuovi contratti di affitto -esclusi quelli relativi a singole unità immobiliari- e' obbligatorio anche allegare l'attestazione ACE, in originale o in copia.  

E' dal 24/12/2013 che l'obbligo non vige più sia per le donazioni sia, come già detto, per i contratti di affitto di singole unità immobiliari; per questi ultimi però  rimane l'obbligo di consegnare la documentazione all'inquilino e di inserire nel contratto la clausola di avvenuta consegna.

Sempre dal 24/12/2013, inoltre, non scatta piu' la nullita' dei contratti in caso di mancato rispetto dell'obbligo di allegazione, ma "solo" la sanzione amministrativa (vedi piu' avanti).

ATTENZIONE! Una nota interpretativa del Notariato ha chiarito che l'obbligo di allegazione ai contratti, nel momento in cui vengono conclusi, riguarda essenzialmente la certificazione energetica e non i libretti di impianto, che non devono essere considerati "allegati" in senso stretto ma "documentazione di corredo". Tali libretti possono quindi essere consegnati all'acquirente o all'inquilino in un momento diverso,  tipicamente prima della conclusione del contratto, al termine delle trattative. Il Notariato ha anche espresso parere riguardo all'obbligo di allegazione per tutti i contratti translativi a titolo oneroso.

Qui le note interpretative del Notariato:

- la prima, con molti dettagli e chiarimenti, e' la nota del 7/8/2013

- la seconda, inerente specificatamente i libretti di impianto, e' del 9/9/2013.

- la terza, con un riepilogo aggiornato che specifica gli obblighi per ogni tipo di atto, e' del 20/6/2014

SANZIONI E CONTROLLI

Se non si ottempera all'obbligo di dotare l'immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione importante (vedi sopra) si rischia l'addebito di una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile e' il costruttore o il proprietario dell'immobile, e la sanzione viene comminata dall'ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione).

Nel caso si ometta di inserire nei contratti la clausola di consegna (quando obbligatorio) o di allegare la certificazione (quando obbligatorio) la sanzione addebitabile alle parti, e per la quale esse sono responsabili in solido in parti uguali, varia da 3.000 a 18.000 euro

Per i contratti di affitto di singole unita' immobiliari la sanzione (applicabile nel caso di mancata consegna all'inquilino, con relativa clausola sul contratto) varia da 1.000 a 4.000 euro (meta' se la locazione non supera i tre anni. 

Se nell'annuncio di vendita o locazione mancano i dati sui parametri energetici dell'immobile la sanzione, a carico del responsabile dell'annuncio, varia da 500 a 3000 euro.

Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformita' rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700 a 4200 euro.

Controlli e accertamenti

Fino all'entrata in vigore del D.lgs.175/2014 di semplificazione fiscale (13/12/2014) la normativa prevedeva genericamente che i controlli fossero messi in atto dalla Guardia di Finanzia e dall'Agenzia delle entrate all'atto della registrazione.

Considerate le molte difficoltà di applicazione la norma e' stata cambiata dal suddetto decreto prevedendo intese tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico per lo scambio telematico di dati contenuti negli archivi informatici dell'Agenzia stessa relativi a contratti registrati (anche telematicamente) fin dal 24/12/2013, al fine di individuare quelli irregolari e quindi sanzionabili. Delle attività di accertamento e contestazione si occuperà il Ministero dello sviluppo economico. 

Si ricorda che su richiesta di almeno una delle parti (o di un suo avente causa) la sanzione puo' essere applicata al posto della nullita' dei contratti prevista per le violazioni commesse PRIMA dell'entrata in vigore del DL 145/2013 (24/12/2013), a patto che la nullita' non sia gia' stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Attenzione! Il pagamento delle sanzioni amministrative relative alla mancata allegazione non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica al Ministero dello sviluppo economico entro 45 giorni. 

LA NUOVA BANCA DATI “SIAPE”Entro l'inizio del 2016 dovrà essere attivato un sistema informativo comune denominato SIAPE, una banca dati nazionale dei dati relativi alle attestazioni Ape, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni, alimentata dalle Regione e Province autonome sulla base delle attestazioni via via ricevute e registrate.A questa banca dati si potrà accedere entro Aprile 2016 attraverso il sito dell'Enea che avrà una sezione dedicata all'APE con una guida e un opuscolo informativo.

FONTI NORMATIVE

- D.lgs. 192/2005 artt.1/2/3/4/5/6/15 modificati da

- Dl 63/2013 diventato legge 90/2013 (recepimento della Direttiva 2010/31/UE), artt.1/13bis

- Dl 145/2013 diventato legge 9/2014 art.1 commi 7/8

- D.lgs.175/2014 "semplificazione fiscale" art.34


Nota importante: la modifica introdotta dalla Legge di Stabilita' 2014 (Legge 147/2013 art.1 comma139 lettera a) che avrebbe teoricamente differito l'obbligo di allegazione a data futura -per la precisione l'emissione del decreto ministeriale che fissa i contenuti della nuova certificazione APE- e' stata abrogata in sede di conversione in legge del Dl 145/2013.

- DM 26/6/2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (che adeguano dal 1/10/2015 il Dm 26/9/2009)
- DM 26/6/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (decreto requisiti minimi), che abroga e sostituisce il Dpr 59/2009 dal 1/10/2015 (vedi art. 16 comma 4bis D.lgs.192/2005).
 
Fonte: associazione aduc
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ED ORGANISMI PARITETICI: QUALI SANZIONI?

Con una nota dell’8 giugno 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riscontra che laddove un Datore di Lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un Organismo Paritetico non può essere sanzionato, non solo perché il comma 12 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 non prevede una sanzione, ma nemmeno adducendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata in base a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo.

Infatti il comma 1 dell'art. 37 stabilisce l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]”, mentre il comma 12 prevede che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, “in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Datore di Lavoro”. Ciò sta a significare che il Datore di Lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli Organismi Paritetici solo nei casi in cui gli stessi siano presenti nel settore di riferimento (es. edilizia) e nel territorio in cui si svolge l’attività.

In aggiunta a quanto sopra l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» specifica che tale richiesta di collaborazione non implica che il Datore di Lavoro debba effettuare la formazione necessariamente con un Organismo Paritetico ma solo che deve informarlo, ove questo sia presente, della volontà di svolgere tale attività.

All’interno della nota 8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro viene anche citato l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce gli Organismi Paritetici quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]”, esplicitando che entrambe le parti debbano essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto sorge anche il problema a carico del Datore di Lavoro di verificare il possesso da parte degli Organismi Paritetici dei requisiti richiesi dalla legge (se una delle associazioni stipulanti non soddisfa i requisiti previsti in termini di rappresentatività sul piano nazionale l’ente non può essere considerato Organismo Paritetico).

In allegato il testo della nota 8 giugno 2015 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Fonte: VEGA Engineering.

 

Jobs Act: in vigore i decreti attuativi e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Sono stati finalmente pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale , dopo lunga attesa, gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del "Jobs Act", la legge 10 dicembre 2014, n.183, recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

Questi i quattro decreti secondo la numerazione progressiva assegnata:
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
Le modifiche apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto contenuto al comma 15 dell’articolo 1 della legge 183/2014, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 settembre 2015.
 
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” che ha un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
L’articolo 20 ha per oggetto le seguenti modifiche :  
  • il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 3 (Campo di applicazione) del TU: “si prevede (comma 8) che in caso di lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi. Si riformula (comma 12 bis), inoltre, la norma che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni religiose e i volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale”;
  • il comma 1, lett. b) modifica l'articolo 5 del TU relativo al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “si prevede una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando cosi possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad alto incarico, pensionamento o altro”;
  • il comma 1, lett. c) modifica l'articolo 6 del TU relativo alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: “tale norma disciplina la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione medesima. Tuttavia, sin dal suo insediamento, il predetto organismo ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica„ ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita. Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite”;
  • il comma 1, lett. d) modifica l'articolo 12 (Interpello) del TU: “si prevede che i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • il comma 1, lett. e) modifica l'articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del TU: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  • il comma 1, lett. t) modifica l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del TU: “si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo O.I.R.A. da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
  • il comma 1 lett g) modifica l'articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del TU: “si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”;
  • il comma 1, lett. i) modifica l'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del TU: viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.”
  • il comma 1, lett. l) modifica l'articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del TU: 
 1) Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione
 
All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”
 
Dunque:
- Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; ma si ritiene che il legislatore abbia voluto rinviare principalmente al primo periodo della disposizione, quello relativo all’invio dei lavoratori alle visite mediche, data la previsione di parametri numerici aventi ad oggetto i lavoratori], l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
 
- Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
 
Questa nuova disposizione chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile ai casi in cui le omissioni relative alla formazione o alla sorveglianza sanitaria riguardassero una molteplicità di lavoratori, fornendo ora - attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali stabiliti dal legislatore - un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione che la mancata tutela di più persone, e quindi la violazione dei diritti soggettivi di più persone, non può essere equiparata in termini di gravità (dal punto di vista quantitativo) alla - già grave - mancata tutela di una persona.
 
2) Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs.81/08
 
Viene modificato l’articolo 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma sanzionatoria, mediante l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti.
 
3) Sospensione dell’attività imprenditoriale
 
Viene modificato l’articolo 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 nel seguente modo:
 
- Si procede ad un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento  rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.  Si ricorda qui che le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non costituiscono tecnicamente una “sanzione” (in questo senso si veda, una per tutte, Circ. Min. Lav. 29 agosto 2013 n.35, ma si vedano anche le precedenti circolari del Ministero del Lavoro); tuttavia, una volta richiamata questa distinzione, si è ritenuto di dare conto in questo contributo anche delle modifiche apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14.
 
- Si inserisce all’interno dell’articolo 14 un comma (5-bis) secondo cui, “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per cento,  è  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al  presente  comma  costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.”
 
  • il comma 1, lett. m) modifica l'articolo 69 (Definizioni) del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall'interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”;
  • il comma 1, lett. n) inserisce un nuovo articolo 73 bis al TU in tema di generatori di vapore, al fine di legittimare ancora oggi l'attività di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in materia un vuoto normativo;
  • il comma 1, lett. o) modifica l'articolo 87 del TU relativo alle sanzioni del Capo IV: “al fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie;
  • il comma 1, lett. q) modifica l'articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del TU: “si prevede un semplificazione in materia di formazione dei coordinatori. Modifica che permette ai coordinatori di utilizzare – per il modulo giuridico e l’aggiornamento – la modalità e-learning.
  • il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 190 (Valutazione del rischio) in relazione alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore: viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

E' stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la nuova versione coordinata del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, versione datata settembre 2015 che riporta tra tutte le modifiche più recenti anche quelle introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.

Tratto da: Puntosicuro

 
 
 
Allegati:
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viale Cefalù, 42/A
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