Jobs Act: in vigore i decreti attuativi e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Sono stati finalmente pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale , dopo lunga attesa, gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del "Jobs Act", la legge 10 dicembre 2014, n.183, recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

Questi i quattro decreti secondo la numerazione progressiva assegnata:
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
Le modifiche apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto contenuto al comma 15 dell’articolo 1 della legge 183/2014, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 settembre 2015.
 
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” che ha un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
L’articolo 20 ha per oggetto le seguenti modifiche :  
  • il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 3 (Campo di applicazione) del TU: “si prevede (comma 8) che in caso di lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi. Si riformula (comma 12 bis), inoltre, la norma che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni religiose e i volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale”;
  • il comma 1, lett. b) modifica l'articolo 5 del TU relativo al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “si prevede una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando cosi possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad alto incarico, pensionamento o altro”;
  • il comma 1, lett. c) modifica l'articolo 6 del TU relativo alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: “tale norma disciplina la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione medesima. Tuttavia, sin dal suo insediamento, il predetto organismo ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica„ ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita. Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite”;
  • il comma 1, lett. d) modifica l'articolo 12 (Interpello) del TU: “si prevede che i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • il comma 1, lett. e) modifica l'articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del TU: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  • il comma 1, lett. t) modifica l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del TU: “si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo O.I.R.A. da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
  • il comma 1 lett g) modifica l'articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del TU: “si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”;
  • il comma 1, lett. i) modifica l'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del TU: viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.”
  • il comma 1, lett. l) modifica l'articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del TU: 
 1) Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione
 
All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”
 
Dunque:
- Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; ma si ritiene che il legislatore abbia voluto rinviare principalmente al primo periodo della disposizione, quello relativo all’invio dei lavoratori alle visite mediche, data la previsione di parametri numerici aventi ad oggetto i lavoratori], l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
 
- Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
 
Questa nuova disposizione chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile ai casi in cui le omissioni relative alla formazione o alla sorveglianza sanitaria riguardassero una molteplicità di lavoratori, fornendo ora - attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali stabiliti dal legislatore - un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione che la mancata tutela di più persone, e quindi la violazione dei diritti soggettivi di più persone, non può essere equiparata in termini di gravità (dal punto di vista quantitativo) alla - già grave - mancata tutela di una persona.
 
2) Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs.81/08
 
Viene modificato l’articolo 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma sanzionatoria, mediante l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti.
 
3) Sospensione dell’attività imprenditoriale
 
Viene modificato l’articolo 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 nel seguente modo:
 
- Si procede ad un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento  rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.  Si ricorda qui che le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non costituiscono tecnicamente una “sanzione” (in questo senso si veda, una per tutte, Circ. Min. Lav. 29 agosto 2013 n.35, ma si vedano anche le precedenti circolari del Ministero del Lavoro); tuttavia, una volta richiamata questa distinzione, si è ritenuto di dare conto in questo contributo anche delle modifiche apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14.
 
- Si inserisce all’interno dell’articolo 14 un comma (5-bis) secondo cui, “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per cento,  è  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al  presente  comma  costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.”
 
  • il comma 1, lett. m) modifica l'articolo 69 (Definizioni) del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall'interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”;
  • il comma 1, lett. n) inserisce un nuovo articolo 73 bis al TU in tema di generatori di vapore, al fine di legittimare ancora oggi l'attività di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in materia un vuoto normativo;
  • il comma 1, lett. o) modifica l'articolo 87 del TU relativo alle sanzioni del Capo IV: “al fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie;
  • il comma 1, lett. q) modifica l'articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del TU: “si prevede un semplificazione in materia di formazione dei coordinatori. Modifica che permette ai coordinatori di utilizzare – per il modulo giuridico e l’aggiornamento – la modalità e-learning.
  • il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 190 (Valutazione del rischio) in relazione alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore: viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

E' stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la nuova versione coordinata del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, versione datata settembre 2015 che riporta tra tutte le modifiche più recenti anche quelle introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.

Tratto da: Puntosicuro

 
 
 
Allegati:
Scarica questo file (art_guardavilla_jobs_act.pdf)art_guardavilla_jobs_act.pdf[ ]69 kB

Contatti

Ing. Maria Teresa Spinnato
viale Cefalù, 42/A
Campofelice di Roccella (PA)
fax: (+39) 0921/761117
cell: (+39) 333/1526422

Seguimi su

Facebook  LinkedIn  

 

Iscrizione newsletter

Open

Accesso Utenti