SCONTO INAIL PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - OT 24 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286, del 9 dicembre 2015, il Decreto 30 settembre 2015 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali".

Il decreto approva la determinazione del presidente dell’INAIL n. 283, del 27 luglio 2015, che fissa per l'anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La "Guida alla compilazione" del modello OT/24 per l'anno 2016 è disponibile nella sezione del sito INAIL "Modulistica > Gestione rapporto assicurativo > Datore di lavoro".

Che cos'è lo sconto per prevenzione?

L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

A cosa serve?

L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail.

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 100

10%

Oltre 200

5%

Chi può beneficiarne?

Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Termini

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito INAIL entro il termine del 29 febbraio 2016.

 

Attività di estetista: aggiornata la disciplina sulle apparecchiature utilizzabili

Il Ministero ha aggiornato, alla luce del progresso tecnico e delle esigenze di mercato, la disciplina delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili per l’attività di estetista, ampliando, da un lato, la gamma delle apparecchiature utilizzabili in condizioni di sicurezza e, dall’altro, meglio precisando le condizioni del loro corretto utilizzo.
Il decreto, emesso di concerto con il Ministero della salute, provvede inoltre a ripristinare la certezza del quadro giuridico, riempendo il vuoto normativo determinato dal parziale annullamento della previgente normativa da parte del giudice amministrativo.
Il provvedimento entra in vigore il 12 gennaio 2016.
 
Fonte: puntosicuro
 

MUD, Modello unico di dichiarazione ambientale per il 2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015 recante"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016", che conferma il MUD utilizzato nel 2015.

Il decreto conferma il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014 precisando che tale modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Inoltre, il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre ha approvato il cd "decreto milleproroghe" all'interno del quale è prevista la proroga di un anno per l’adeguamento al Sistri, ovvero del termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali nonché le relative sanzioni (artt. 188, 189, 190 e 193 ex D. lgs. 152/06 nel testo previgente alla novella del D.Lgs. 205/2010).
Dunque fino al 31 dicembre 2016 sarà ancora consentita la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
Alla società concessionaria del Sistri viene inoltre garantito l’indennizzo dei costi di produzione attestati al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell’Agenzia per l’Italia digitale. Viene prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente.
Inoltre si prevede espressamente che nello stesso periodo non si applichino le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI.
 
Lo Studio offre assistenza alla corretta tenuta della documentazione sui rifiuti: registri di carico/scarico, formulari di identificazione per il trasporto, compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). 
 
 

Azienda agricola : obbligatoria la sicurezza per partecipare ai PSR 2014 -2020

L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. Va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.

La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono, quindi, un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola.

Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.

Considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale.

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008.

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici).

Per l’agricoltura quindi riguarda:

  • lavoratori subordinati;
  • soci di società, anche società semplici;
  • lavoratori autonomi che effettuano determinate attività/operazioni (l’agricoltura è tutta compresa);
  • piccoli imprenditori –coltivatori diretti (art.2083 c.c.).

L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari.

In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale.

Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati (stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).

La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa.

I SERVIZI OFFERTI

Lo Studio offre il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti coloro che operano e vengono a contatto con l’impresa agricola, compresa l'attività di formazione.

Inoltre, può fornirvi il servizio di consulenza durante le fasi operative che verranno svolte per le attività di cantiere, qualora fossero necessari interventi strutturali, indicando tutte le azioni atte a prevenire o ridurre rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

Diagnosi energetica obbligatoria nelle imprese non PMI: chiarimenti ed approfondimenti

L’articolo 8 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica prevede, in osservanza dell’articolo 8 l’obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni [La definizione di “grande impresa” va desunta dal D.M. 18/04/2005].
Le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (conv. L. 07/08/2012. n. 134), sono invece tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione [L’art. 39 del D.L. 83/2012 prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa.”. In attuazione di detta disposizione è stato emanato il D.M. 05/04/2013, recante “Definizione delle imprese a forte consumo di energia”. Il decreto prevede che presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico è istituito l'Elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia, contenente le imprese che rispettano i requisiti sopra indicati]
Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000.

Si segnala che l'articolo 16, comma 1, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 dispone le seguenti sanzioni a carico delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro, in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuazione delle diagnosi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, in caso di diagnosi non conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 8.

Al fine della verifica di tale obbligo l’ENEA è tenuta ad istituire e gestire un registro informatizzato delle imprese obbligate, nonché a svolgere i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del menzionato articolo 8, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte, almeno pari al 3%. L’ENEA svolge comunque il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa.

Sulle tematiche in questione, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato a maggio 2015 un Vademecum contenente chiarimenti e risposte a domande frequenti, la cui consultazione è disponibile in allegato. Inoltre, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese e visto l’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo stesso, sono state raccolte e pubblicate il 14/10/2015 dal Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, una serie di FAQ finalizzate a precisare alcuni aspetti già affrontati nel Vademecum. Le FAQ, la cui consultazione è disponibile in allegato, seguono il medesimo ordine sistematico del citato documento di chiarimenti.

Al fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto inoltre che, decorsi due anni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 102/2014 (e dunque a far data dal 19/07/2016), le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme volte a certificare gli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti nonché gli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Si ricorda in proposito che con il D.M. 12/05/2015 sono stati adottati:

  • lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO);
  • lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di "Esperti in Gestione dell’Energia" (EGE);
  • lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di "Sistemi di Gestione dell’Energia" (SGE).

Si ricorda infine che è inoltre prevista la pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome, finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. 

 

Fonte: legislazionetecnica

 

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