Diagnosi energetica obbligatoria nelle imprese non PMI: chiarimenti ed approfondimenti

L’articolo 8 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica prevede, in osservanza dell’articolo 8 l’obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni [La definizione di “grande impresa” va desunta dal D.M. 18/04/2005].
Le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (conv. L. 07/08/2012. n. 134), sono invece tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione [L’art. 39 del D.L. 83/2012 prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa.”. In attuazione di detta disposizione è stato emanato il D.M. 05/04/2013, recante “Definizione delle imprese a forte consumo di energia”. Il decreto prevede che presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico è istituito l'Elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia, contenente le imprese che rispettano i requisiti sopra indicati]
Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000.

Si segnala che l'articolo 16, comma 1, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 dispone le seguenti sanzioni a carico delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro, in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuazione delle diagnosi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, in caso di diagnosi non conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 8.

Al fine della verifica di tale obbligo l’ENEA è tenuta ad istituire e gestire un registro informatizzato delle imprese obbligate, nonché a svolgere i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del menzionato articolo 8, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte, almeno pari al 3%. L’ENEA svolge comunque il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa.

Sulle tematiche in questione, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato a maggio 2015 un Vademecum contenente chiarimenti e risposte a domande frequenti, la cui consultazione è disponibile in allegato. Inoltre, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese e visto l’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo stesso, sono state raccolte e pubblicate il 14/10/2015 dal Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, una serie di FAQ finalizzate a precisare alcuni aspetti già affrontati nel Vademecum. Le FAQ, la cui consultazione è disponibile in allegato, seguono il medesimo ordine sistematico del citato documento di chiarimenti.

Al fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto inoltre che, decorsi due anni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 102/2014 (e dunque a far data dal 19/07/2016), le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme volte a certificare gli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti nonché gli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Si ricorda in proposito che con il D.M. 12/05/2015 sono stati adottati:

  • lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO);
  • lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di "Esperti in Gestione dell’Energia" (EGE);
  • lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di "Sistemi di Gestione dell’Energia" (SGE).

Si ricorda infine che è inoltre prevista la pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome, finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. 

 

Fonte: legislazionetecnica

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