Ing. Maria Teresa Spinnato

Sistemi Integrati di Conduzione Aziendale

Professionalità ed esperienza

Servizi

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Lo Studio supporta le organizzazione nella gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008 e della normativa collegata (es. prevenzione incendi, formazione ed informazione, monitoraggi e rilievi, sistemi di gestione e modelli organizzativi, etc.).

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Sistemi di gestione aziendale

Un sistema di gestione è un insieme di regole e procedure, definito in una norma riconosciuta a livello internazionale, che una organizzazione o azienda può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti, quali ad esempio: 
- la soddisfazione del cliente;

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Sicurezza alimentare

Lo Studio offre soluzioni pratiche e semplici che possano allo stesso tempo soddisfare le normative cogenti o volontarie senza inutili appesantimenti documentali. I principali servizi che offriamo sono:



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Sicurezza ambientale

Una legislazione sempre più severa ed articolata impone oggi alle aziende il rispetto di norme ambientali in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti, impatto sul suolo, gestione delle sostanze pericolose, etc.


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Chi è Maria Teresa Spinnato

  Un punto di riferimento per tante specializzazioni.  

Contratto di somministrazione: abrogato un articolo del Testo Unico di Sicurezza

 
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, uno dei decreti attuativi del Job Act che ha di fatto riscritto le norme sui contratti e sulle mansioni, contiene all'articolo 55 comma 1 lett. e) l'abrogazione dell'articolo 3, comma 5, del Testo unico di Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n. 81) in materia di somministrazione del lavoro.

L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell'utilizzatore.
Il decreto 81/2015 all'articolo 35 comma 4 abroga l'articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. Egli deve formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni dello stesso TUS.
E aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

 
Riferimenti:
Art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (abrogato)
"Articolo 3 - Campo di applicazione
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore"


Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
"Articolo 35 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
 
Fonte: http://www.insic.it/
 

In Gazzetta il nuovo Codice di prevenzione incendi

È stato pubblicato il 20 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 - il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".


Il tanto atteso provvedimento, si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il decreto, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.

L'articolo 2 del provvedimento indica dettagliatamente le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi; mentre l'art. 3 si concentra sull'impiego dei prodotti per uso antincendio e l'art. 4 si occupa del monitoraggio relativo all'applicazione delle norme tecniche.

L'allegato 1, che costituisce che costituisce parte integrante del decreto, è strutturato in quattro sezioni:

  • Sezione G Generalità: che riporta i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
  • Sezione S Strategia antincendio: descrive l'insieme di tutte le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per la riduzione del rischio di incendio;
  • Sezione V Regole tecniche verticali: contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
  • Sezione M Metodi: che descrive le metodologie progettuali.

Fonte: www.insic.it

 

Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza

Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.

Prontamente è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo provvedimento.

Si tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva (tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12 kW, di sottoporli a controlli periodici.

I proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.

Da sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i condizionatori: un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW.

Di seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui condizionatori.

Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici

Occorre fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno generando.

Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.

Pertanto è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che nel tempo ha subito vari cambiamenti.

Secondo la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:

  • impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
    Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
    Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
    Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”

Pertanto, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.

Discorso diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).

I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.

Occorre comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la periodicità di trasmissione del rapporto di controllo:

  • ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
  • ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW

L’operatore tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.

In definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque necessario.

Differenza tra BTU e kW

Generalmente i condizionatori commerciali sono classificati in base ai BTU, British Thermal Unit, che è l’unità di misura dell’energia usata negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

La corrispondente unità di misura utilizzata nel Sistema Internazionale è, invece, il Joule (J).

Una BTU è definita dalla quantità di calore richiesta per alzare la temperatura di 1 libbra di acqua da 39 °F a 40 °F.

Il valore abitualmente riportato sui condizionatori in commercio va inteso come BTU/h, al fine di effettuare la conversione in kW (per ragionare in termini di potenza e non di energia).

In particolare,

  • 1 watt è circa pari a 3,412 BTU/h

Pertanto,

  • un condizionatore di 12.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa  3,517 kW
  • un condizionatore di 9.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa 2,638 kW

I condizionatori maggiormente diffusi sul mercato hanno proprio le potenze di 9.000 e 12.000 BTU all’ora; tali condizionatori, quindi, sono a tutti gli effetti impianti termici e hanno bisogno di un libretto di impianto ma non di un rapporto periodico di controllo, se non nel caso di manutenzione dell’impianto stesso.

Fonte: BibLus-net

 

Rischio chimico, dal 1° giugno 2015 nuove regole Reach e CLP

Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).

Anche le aziende utilizzatrici dovranno adeguarsi!
Le novità introdotte, infatti, non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele. E quindi sono cambiate le Schede di Sicurezza.


COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

  1. chiedere al fornitore le SCHEDE DI SICUREZZA aggiornate alla nuova classificazione. Sulla base delle nuove SDS verificare le proprietà pericolose degli agenti chimici e le informazioni sulla salute e sicurezza indicate.
  2. verificare la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da agenti chimici
  3. provvedere ad un aggiornamento della formazione del personale addetto


VA SEMPRE AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
La valutazione del rischio deve essere aggiornata:

  • se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);
  • se si rilevano difformità tra l'uso identificato / lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell'utilizzatore;
  • se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
  • in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

Per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rimaste immutate. E quindi è probabile che la valutazione sia da aggiornare.

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Ing. M. Elena CHIARA

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