Contratto di somministrazione: abrogato un articolo del Testo Unico di Sicurezza

 
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, uno dei decreti attuativi del Job Act che ha di fatto riscritto le norme sui contratti e sulle mansioni, contiene all'articolo 55 comma 1 lett. e) l'abrogazione dell'articolo 3, comma 5, del Testo unico di Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n. 81) in materia di somministrazione del lavoro.

L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell'utilizzatore.
Il decreto 81/2015 all'articolo 35 comma 4 abroga l'articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. Egli deve formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni dello stesso TUS.
E aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

 
Riferimenti:
Art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (abrogato)
"Articolo 3 - Campo di applicazione
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore"


Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
"Articolo 35 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
 
Fonte: http://www.insic.it/

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