È il datore di lavoro che deve provvedere a fornire e, periodicamente, a lavare gli indumenti da lavoro dei propri dipendenti o, diversamente, a indennizzarli per le spese sostenute a tale scopo. Diversamente, scatta il risarcimento danni a carico dell’azienda. È quanto emerge da una sentenza della Cassazione pubblicata il 28 aprile 2015 [1].
Secondo i giudici supremi, ricade sul datore, e non sul lavoratore, l’obbligo di garantire l’efficienza degli equipaggiamenti in dotazione (per es. i dispositivi di protezione individuale) [2]: un obbligo che sussiste non solo per quanto riguarda la prima consegna del suddetto vestiario, ma anche per l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Viene così definitivamente riconosciuto, a carico del datore, il dovere di provvedere alla fornitura emanutenzione periodica, compreso il lavaggio, degli indumenti. Se l’azienda è inadempiente i lavoratori possono ricorrere al giudice e chiedere, in tale sede, di essere risarciti nei danni per le spese sostenute, l’attività e il tempo impiegati.
La conseguenza è che, “essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro” essendo quest’ultimo l’effettivo destinatario delle norme di legge [2] che impongono di dotare i dipendenti di idonei equipaggiamenti.
Fonte : http://www.laleggepertutti.it/