Tutte le imprese con lavoratori (D.Lgs. 81/08 art. 2 co.1 definizione di lavoratore) con qualsiasi tipo di contratto di lavoro ovvero dipendenti, dipendenti part-time, soci lavoratori, lavoratori “a chiamata”, lavoratori “interinali”, associati in partecipazione, lavoratori retribuiti tramite voucher, stagisti, ecc., a partire da giugno 2013, devono avere in azienda il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) cosi come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
CHE COSA E’ UN DVR?
DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi.
E’ il documento che valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nella azienda, analizzando attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
La redazione di tale documento è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 s.m.i.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali) in occasione del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado evolutivo della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
CHI REDIGE UN DVR?
Il documento di valutazione dei rischi viene elaborato dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico competente (se nominato in base alla attività lavorativa) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
In base alla tipologia di attività, il D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che siano approfonditi ulteriori rischi specifici tra cui elenchiamo i principali:
Al termine della valutazione dei rischi il datore di lavoro sarà in grado di valutare se è necessario per la propria azienda la nomina del medico competente e l’approfondimento di altri rischi specifici.
MANCATA O INCOMPLETA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.
Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi (per ulteriori dettagli vedi “TABELLA OBBLIGHI E SANZIONI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008” in allegato).
Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Riteniamo utile sottolineare che il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI è uno strumento fondamentale per effettuare una corretta gestione della sicurezza e deve riguardare TUTTI I RISCHI presenti in azienda; non come un semplice “pezzo di carta” redatto da un esperto da tenere in un cassetto e mostrare agli Ispettori durante un sopralluogo o a seguito di un infortunio per evitare le sanzioni.
Contattateci per verificare la situazione dell’Azienda, ricevere un preventivo senza impegno e provvedere alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi per evitare le pesanti sanzioni.