Dal 1° Giugno 2013 il DVR è diventato obbligatorio per ogni attività, indipendentemente dal numero di lavoratori

Tutte le imprese con lavoratori (D.Lgs. 81/08 art. 2 co.1 definizione di lavoratore) con qualsiasi tipo di contratto di lavoro ovvero dipendenti, dipendenti part-time, soci lavoratori, lavoratori “a chiamata”, lavoratori “interinali”, associati in partecipazione, lavoratori retribuiti tramite voucher, stagisti, ecc., a partire da giugno 2013, devono avere in azienda il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) cosi come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

 

CHE COSA E’ UN DVR?

DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi.

E’ il documento che valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nella azienda, analizzando attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La redazione di tale documento è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 s.m.i. 

 

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

 

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali) in occasione del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado evolutivo della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

 

CHI REDIGE UN DVR?

Il documento di valutazione dei rischi viene elaborato dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico competente (se nominato in base alla attività lavorativa) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 

In base alla tipologia di attività, il D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che siano approfonditi ulteriori rischi specifici tra cui elenchiamo i principali:

  • valutazione del rischio rumore (art. 190 del D.Lgs. n. 81/2008 Titolo VIII)
  • valutazione del rischio da vibrazioni (artt. 200 e 202 Titolo VIII, Allegato XXXV del D.Lgs. n. 81/2008)
  • valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi (art. 223 Titolo IX del D.Lgs. n.81/2008)
  • valutazione dei rischi da movimentazione manuale di carichi (art. 168 Titolo VI del D.Lgs. 81/08)
  • valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi (art. 168 Titolo VI del D.Lgs. 81/08)
  • piano di emergenza ed evacuazione (per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali) (D.M. 10/03/98)
  • valutazione del rischio incendio (D.M. 10/03/98)
  • valutazione del rischio di stress lavoro-correlato (art. 15, 28 del D.Lgs. 81/2008)

 

Al termine della valutazione dei rischi il datore di lavoro sarà in grado di valutare se è necessario per la propria azienda la nomina del medico competente e l’approfondimento di altri rischi specifici.

 

MANCATA O INCOMPLETA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.

Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi (per ulteriori dettagli vedi “TABELLA OBBLIGHI E SANZIONI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008” in allegato).

Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

Riteniamo utile sottolineare che il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI è uno strumento fondamentale per effettuare una corretta gestione della sicurezza e deve riguardare TUTTI I RISCHI presenti in azienda; non come un semplice “pezzo di carta” redatto da un esperto da tenere in un cassetto e mostrare agli Ispettori durante un sopralluogo o a seguito di un infortunio per evitare le sanzioni.

 

Contattateci per verificare la situazione dell’Azienda, ricevere un preventivo senza impegno e provvedere alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi per evitare le pesanti sanzioni.

Allegati:
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Contatti

Ing. Maria Teresa Spinnato
viale Cefalù, 42/A
Campofelice di Roccella (PA)
fax: (+39) 0921/761117
cell: (+39) 333/1526422

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